Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA MANCANZA DELLE PRESCRITTE INFORMAZIONI NELLA COMUNICAZIONE DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ NON PUÒ ESSERE SANATA DALLE SUCCESSIVE CONSULTAZIONI CON IL SINDACATO - Ne consegue l'inefficacia dei provvedimenti di collocazione in mobilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 3883 del 19 aprile 1999, Pres. Delli Priscoli, Rel. Picone).

L’azienda che, dopo avere collocato in cassa integrazione straordinaria circa 50 dipendenti, intenda metterli in mobilità, deve rispettare gli obblighi di corretta informazione del sindacato previsti dall’art. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 provvedendo tra l’altro alla preventiva comunicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza del personale; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio a tale situazione ed evitare, in tutto in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonchè del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva.

L’omissione di tali informazioni non è suscettibile di essere sanata dal risultato della successiva consultazione con il sindacato, perchè la legge non vuole che si raggiunga un qualsiasi accordo, ma un accordo sulla piattaforma predisposta dall’imprenditore e resa nota in precedenza ai fini di un confronto non solo "informato" ma anche, e soprattutto, trasparente; fini che sono perseguiti anche dall’obbligo di comunicazione preventiva all’autorità pubblica, in vista dell’eventuale spostamento del confronto in quella sede nel caso di mancato accordo nel termine massimo di quarantacinque giorni (commi 6 e 7). La mancanza della "comunicazione preventiva" prescritta dalla legge compromette la tutela dell’interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura in cui si inserisce un atto per lui di massimo pregiudizio. Una comunicazione di carattere meramente formale non integra i requisiti previsti dalla legge, la cui mancanza comporta l’inefficacia del licenziamento.


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