Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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IL MERO ESAURIMENTO DELLE MANSIONI NON E' SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE LA DEQUALIFICAZIONE - A termini dell'art. 2103 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1575 del 26 gennaio 2010, Pres. De Luca, Rel. Curzio).

L'art. 2103 cod. civ. sancisce: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte".

Non vi è alcun obbligo per il datore di lavoro di tener ferme le mansioni di assunzione, ma, in caso spostamento ad altre mansioni, vi è obbligo di adibire il dipendente a mansioni equivalenti. Quindi, quali che siano le ragioni della modifica delle mansioni (tanto nel caso in cui le mansioni originarie siano assegnate ad altro dipendente, che nel caso in cui le stesse si siano esaurite), lo spostamento del lavoratore ad altre mansioni deve attenersi alla regola della equivalenza. E, in caso di contestazione, la relativa verifica non può essere omessa sul presupposto che le mansioni di provenienza fossero venute meno nella organizzazione aziendale. Comunque il lavoratore ha diritto ad essere spostato a mansioni equivalenti. Problema diverso è costituito dalla eventuale mancanza di soluzioni in tal senso e quindi dalla necessità di estinguere il rapporto di lavoro o, in via alternativa, di adibire il lavoratore a mansioni inferiori. In presenza un mero (preteso) esaurimento delle mansioni di provenienza, è necessario che le nuove mansioni siano equivalenti alle precedenti e il giudice non può omettere tale verifica, impostagli dall'art. 2103 cod. civ..


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