Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LE TRATTATIVE NON INTERROMPONO LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO - In base all'art. 2944 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1687 del 27 gennaio 2010, Pres. Senese, Rel. Spirito).

In base all'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, né possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'articolo 2937, terzo comma, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it