Legge e giustizia: venerdì 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

RETRIBUZIONE BASE PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - È quella dovuta per contratto collettivo e non quella inferiore effettivamente corrisposta (Cassazione Sezione Lavoro n. 3630 del 13 aprile 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Ianniruberto).

La legge 7 dicembre 1989 n. 389 ha espressamente disposto che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Questa disciplina legislativa deve ritenersi esplicita conferma di un obbligo già esistente in precedenza. Invero alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non già quella inferiore di fatto corrisposta, in quanto l’espressione contenuta nell' art. 12 L. 30 aprile 1969 n. 153 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro....") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere".

Il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo, che ad esso è connesso, sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'Istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti. In altri termini, ai fini del calcolo dell'obbligazione contributiva la retribuzione rileva non come elemento di fatto ma come dato giuridico, ossia come retribuzione dovuta nella misura determinata dalla legge o dal contratto individuale di lavoro o da quello collettivo, se questo sia applicabile o per 1' iscrizione delle parti alle associazioni stipulanti, o per esplicita adesione o implicita recezione della relativa disciplina. Tutto ciò sta a significare che, nel caso risulti corrisposta una retribuzione inferiore a quella cui il lavoratore ha diritto, i contributi assicurativi vanno comunque determinati in relazione alla maggiore retribuzione dovuta e non a quella in effetti versata.


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