Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, LA RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DELL'INAIL CHE AGISCE IN VIA DI REGRESSO HA NATURA CONTRATTUALE - Per violazione dell'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2736 dell'8 febbraio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. D'Agostino).

La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, sicché l'INAIL, quando agisce in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro - per escludere la propria responsabilità - deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.


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