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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO, LA RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA NEI CONFRONTI DELL'INAIL CHE AGISCE IN VIA DI REGRESSO HA NATURA CONTRATTUALE - Per violazione dell'art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 2736 dell'8 febbraio 2009, Pres. Sciarelli, Rel. D'Agostino).
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La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. per inosservanza delle misure di sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, sicché l'INAIL, quando agisce in via di regresso deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro - per escludere la propria responsabilità - deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.
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