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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL GIUDICE PUO' RIDURRE IL PERIODO DI COMPORTO IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - In base all'art. 2110 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 27762 del 30 dicembre 2009, Pres. Sciarelli, Rel. De Renzis).
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Il decreto legislativo n. 61 del 2000 ha introdotto il principio di non discriminazione fra il lavoro a tempo parziale e quello a tempo pieno. Ciò tuttavia non impedisce al giudice, nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale, di stabilire il periodo di comporto per malattia in misura inferiore a quello previsto per il rapporto a tempo pieno, in base al potere conferitogli dall'art. 2110 cod. civ.; ciò al fine di evitare conseguenze eccessivamente onerose per il datore di lavoro. Non è di ostacolo a tale interpretazione il fatto che il potere di modulazione della durata del periodo di comporto sia stato affidato alla contrattazione collettiva, atteso che, in assenza di quest'ultima, è pur sempre necessario provvedere, pur nel rispetto del principio di non discriminazione tra lavoro a tempo parziale e quello a tempo pieno, ad applicare il rapporto di proporzionalità in relazione all'impegno lavorativo rapportato al tempo.
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