Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE HA L'ONERE DI CONTESTARE SPECIFICATAMENTE GLI ADDEBITI - Precisando le sue discolpe (Cassazione Sezione Lavoro n. 3604 del 16 febbraio 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci).

Fernando G., dipendente della S.p.A. Autostrade per l'Italia con mansioni di addetto alla riscossione ai caselli, è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'addebito di avere in due diverse occasioni, mentre era in servizio presso il casello di Napoli Nord, sostituito un biglietto a lunga percorrenza con altro di percorrenza più breve in suo possesso al fine di appropriarsi della differenza tra i  relativi importi.

Nella lettera di contestazione degli addebiti l'azienda ha precisato che le irregolarità erano state rilevate a mezzo di un'agenzia investigativa indicando il giorno e l'ora dell'accertamento. Egli ha risposto: "contesto gli addebiti in quanto totalmente infondati e calunniosi e pertanto chiedo di essere sentito a difesa". In sede di audizione egli ha dichiarato: "contesto ogni addebito in ordine ai fatti contestatimi precisando di avere svolto sempre con diligenza il compito affidatomi". L'azienda lo ha licenziato. Egli ha impugnato il licenziamento proponendo davanti al Tribunale di Napoli un ricorso nel quale, oltre a sollevare questioni di forma, è stato affermato, nel merito: "si contesta che il ricorrente abbia posto in essere comportamenti che legittimino il provvedimento espulsivo qui indicato" e si è posto a carico dell'azienda l'onere di provare l'esistenza della giusta causa di licenziamento. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Napoli, hanno ritenuto illegittimo il licenziamento. La Corte ha osservato, in particolare, che non era stata dimostrata la presenza, nelle occasioni specificamente indicate, del lavoratore ai caselli da cui erano passati gli ispettori che avevano rilevato le irregolarità. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, la violazione delle regole probatorie in quanto il lavoratore non aveva mai contestato di essere stato in servizio nelle date e nelle ore indicate presso il casello di Napoli Nord.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3604 del 16 febbraio 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci) ha accolto il ricorso rinviando la causa per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. La sentenza - ha affermato la Cassazione - si è basata su di una erronea distribuzione dell'onere della prova. Infatti, la lettera di contestazione da parte della datrice di lavoro era dettagliata e specifica, conteneva l'indicazione precisa del casello e delle postazioni in cui erano state rilevate le infrazioni e dei giorni e degli orari di riferimento. A questo punto - ha osservato la Corte - sarebbe stato onere di Fernando G. ribattere in maniera precisa. Invece le risposte del lavoratore sono state del tutto generiche; né era stato diverso il contenuto del tutto generico del ricorso introduttivo del giudizio. In materia di lavoro, in sede di giudizio (e, per molti aspetti, anche nella fase preliminare che precede il giudizio) - ha affermato la Corte - la parte cui sia stato mosso un addebito riferito a fatti circostanziati non può limitarsi ad una contestazione generica, ma deve rispondere a sua volta in maniera specifica, contrapponendo specifici elementi diversi tali da escludere l'esistenza di quelli posti a base dell'addebito. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., nei procedimenti in materia di lavoro, ogni parte "deve prendere posizione, in materia specifica e non limitata ad una generica contestazione" circa i fatti affermati dalla parte avversaria; questo obbligo non è a carico soltanto del convenuto, ma anche dell'attore, come ha chiarito la Corte Costituzionale con la sentenza 14 gennaio 1977, n. 13, nella quale ha affermato che "è da escludere che gli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, nel disciplinare, secondo i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione della procedura a cui si ispira il nuovo rito del lavoro, l'attività defensionale delle parti, e relativi poteri e preclusioni, abbiano operato fra di esse discriminazioni che ne incrinino la posizione di parità. In particolare, è da escludere che la non tempestiva indicazione, nel ricorso dell'attore come nella memoria di costituzione del convenuto, delle domande, eccezioni, mezzi di prova, documenti ecc., solo per il secondo, e non anche per il primo, sia colpita da decadenza. La lettura sistematica del dato normativo, anche alla luce dei lavori parlamentari, conferma infatti che tale sanzione, benché espressamente sancita (nell'art. 416 c.p.c.) solo per il convenuto, deve ritenersi prevista, sia pure in modo implicito, in base al disposto dell'art. 414, n. 5, cod. proc. civ. e dell'art. 420 cod. proc. civ., anche per l'attore, e va perciò respinta, perché fondata su una errata interpretazione delle norme impugnate, la censura di illegittimità costituzionale avanzata in proposito, nei confronti degli indicati articoli del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione".

Nel caso di specie - ha rilevato la Cassazione - la società Autostrade aveva indicato in maniera dettagliata le circostanze dei due passaggi autostradali in cui erano avvenute le sostituzioni dei biglietti a lunga percorrenza con altri a percorrenza più breve; di fronte all'indicazione dei giorni, degli orari, del casello e delle postazioni, il lavoratore aveva l'onere di precisare che in quel giorno e/o in quell'orario non era in servizio, perché assente dal lavoro, oppure anche che non lo era in quel certo casello ed in quella specifica postazione, perché prestava servizio in un altro casello e/o in un'altra postazione, specificandole; dato che nell'atto introduttivo del giudizio Fernando G. non aveva espressamente contestati i fatti materiali posti a base del recesso disciplinare, non poteva più porli in discussione successivamente; di conseguenza, i fatti stessi si dovevano intendere come dati per ammessi da parte del lavoratore e la società era sollevata dall'onere di provarli specificamente.


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