Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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CRITERIO FONDAMENTALE PER L'ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE DEL LAVORO GIORNALISTICO - Sussiste quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 3705 del 14 aprile 1999, Pres. Santojanni, Rel. Giannantonio).

L'attività giornalistica consiste nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione di notizie. Si tratta quindi di una attività di carattere intellettuale e creativo, diretta a diffondere nei lettori idee, convinzioni e nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale. Il carattere creativo dell'attività svolta è evidente non solo nell'attività classica del giornalista che si realizza con la stesura di pezzi e di articoli o con la preparazione e il commento della notizia, ma anche nello svolgimento di altre attività necessarie per l'elaborazione e il commento della notizia, quali quelle dell'addetto alla segreteria di redazione che deve stabilire la lunghezza degli articoli, organizzare il lavoro fissando la data di pubblicazione dei pezzi, reperire le foto necessarie a illustrare gli stessi, fornire i titoli degli articoli.

Il carattere creativo dell'attività giornalistica non significa che essa debba necessariamente essere oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. In realtà, fermo restando il carattere essenziale della creatività, essa può costituire prestazione di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato a seconda delle modalità della collaborazione tra il datore di lavoro e il giornalista. Questi può far parte dell'organizzazione del giornale come redattore o corrispondente e può essere invece collaboratore esterno.

Quest'ultimo può essere fisso o autonomo e il c.c.n.l. definisce collaboratore fisso il giornalista che, pur non facendo parte della organizzazione del giornale, presta tuttavia un'attività caratterizzata: a) dalla non quotidianità dell'opera; b) dalla non continuità della prestazione; c) dal vincolo di dipendenza; d) dalla responsabilità di un servizio. L'attività giornalistica non è dunque incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione nel rapporto di lavoro giornalistico per la natura squisitamente intellettuale dell'attività del giornalista, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che sussiste un contratto di lavoro subordinato quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, mentre sussiste un contratto di lavoro autonomo quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base a una successione di incarichi fiduciari e la remunerazione sia subordinata alla valutazione da parte del direttore del giornale e commisurata in relazione alla singola prestazione. L'elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato è dato dunque dal fatto che il giornalista si tiene stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni. Questo fatto ha un aspetto oggettivo e uno soggettivo: il primo si manifesta con la continuità con cui il giornalista esplica il suo lavoro, il secondo consiste nel vincolo con cui il giornalista si sente impegnato e l'editore sente di avere un diritto a questa attività continuativa.


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