Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA REGGENZA DI UN UFFICIO SUPERIORE DA' DIRITTO AL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO, SE NON E' LIMITATA AL PERIODO DI TEMPO NECESSARIO AL REPERIMENTO DI UN NUOVO TITOLARE - Nel pubblico impiego (Cassazione Sezione Lavoro n. 3696 del 17 febbraio 2010, Pres. De Luca, Rel. Zappia).

Orazio R. dipendente del Ministero dell'Economia, inquadrato nella nona qualifica funzionale, nel periodo dal luglio 1998 al maggio 2001 ha svolto mansioni di dirigente in quanto preposto ad un ufficio privo di titolare. Egli ha chiesto al Tribunale di Como la condanna del Ministero al pagamento delle differenze di retribuzione spettantegli per le superiori mansioni svolte. L'Amministrazione si è difesa sostenendo che ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 266 del 1987 tra le mansioni proprie dalla nona qualifica funzionale rientra anche la reggenza di un ufficio in attesa della designazione del dirigente titolare. Il Tribunale ha accolto la domanda e la sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Milano. Il Ministero dell'Economia ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte milanese per violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 266/87 e sostenendo che il diritto alla retribuzione relativa alle mansioni superiori svolte doveva ritenersi precluso in caso di reggenza di un ufficio in attesa della nomina del suo titolare.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3696 del 17 febbraio 2010, Pres. De Luca, Rel. Zappia) ha rigettato il ricorso. Il D.P.R. 8.5.1987 n. 266, art. 20, (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 relativo al comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare - ha affermato la Corte - deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. In relazione alla presente fattispecie - ha osservato la Corte - non è necessario determinare l'arco temporale ritenuto congruo per l'espletamento della procedura per la copertura dei posto di dirigente, perché il periodo complessivo di svolgimento di mansioni dirigenziali si appalesa sicuramente superiore ad ogni tollerabile spatium deliberandi. Deve ritenersi pertanto che la reggenza dell'ufficio è consentita, senza dare luogo agli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di questa specifica ipotesi contemplata dalla norma regolamentare - ha concluso la Corte - la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali e correttamente il giudice del merito ne ha ritenuto la sussistenza con riguardo ad una vacanza protrattasi per un arco di tempo di quasi tre anni (da! luglio 1998 al maggio 2001); né la situazione può ritenersi mutata per effetto del CCNL Comparto Ministeri 16.2.1999, stante la sostanziale identità della disposizione concernente lo svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali.


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