Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LE CONTROVERSIE SU UN CONCORSO PER L'ACCESSO AL LIVELLO DI DIRIGENTE PRESSO IL CNR DEVONO ESSERE DECISE DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO - Progressione verticale (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 3957 del 19 febbraio 2010, Pres. Vittoria, Rel. Curcuruto).

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative ai concorsi banditi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'accesso al livello di dirigente di ricerca. La giurisprudenza di legittimità è ormai costantemente orientata nel senso che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, "per procedure concorsuali di assunzione" ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, ma anche le prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore e cioè ad una progressione verticale che consista nel passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro; tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso.

Alla stregua dell'interpretazione enunciata, assume rilevanza determinante, ai fini dell'indicato criterio di riparto della giurisdizione, il contenuto della contrattazione collettiva, sicché in presenza di progressioni, secondo disposizioni di legge o di contratto collettivo, che comportino una progressione verticale nel senso indicato, la cognizione della controversia resta riservata al giudice amministrativo: sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli dipendenti interni che comportino il passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area (o categoria) sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retribuite, sia con il conferimento di qualifiche superiori, in base a procedure che l'amministrazione pone in essere con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro. I requisiti previsti dalla disciplina collettiva, applicata presso il CNR, per l'inquadramento nella qualifica di dirigente di ricerca, primo livello professionale escludono che essa possa venir considerata quale mero sviluppo retributivo di posizioni inferiori o possa esser collocata in un'area omogenea con altre qualifiche. La caratteristica fondamentale dei dipendenti inquadrati in essa è la partecipazione da protagonisti allo sviluppo del dibattito scientifico nell'ambito dei rispettivi campi di interesse, caratterizzata da quello che ivi sostanzialmente conta, ossia la novità rilevante del contributo.

Le disposizioni in materia di accesso al livello appaiono collegate a tali peculiari caratteristiche professionali e contribuiscono a loro volta, con la circolarità propria delle operazioni di ermeneutica anche contrattuale, a meglio individuare queste ultime. La selezione concorsuale nazionale apre infatti l'accesso a tutti i membri della comunità scientifica interessati. La competizione avviene sulla base dei titoli, ossia di ciò che rileva per accertare la qualità della ricerca. Non entrano in gioco i limiti di età, perché non coerenti con l'indicato criterio selettivo fondamentale. Le modalità così evidenziate valgono come indice della specifica collocazione del livello, quindi il loro rilievo non è sminuito dalla circostanza che nel caso di specie l'art. 64 del contratto collettivo abbia riservato agli interni la selezione concorsuale. Del resto, la stessa disposizione contrattuale attesta la peculiarità della posizione professionale in questione impegnando l'ente a bandire, oltre quella riservata al personale interno, selezioni concorsuali aperte "a tutta la comunità scientifica". In base alle norme legali e contrattuali applicabili in relazione alla data della controversia, deve quindi ritenersi che il I livello professionale di dirigente di ricerca non costituisce una migliore posizione sul piano meramente retributivo o una qualifica superiore nell'ambito di un'area omogenea, ma configura una posizione funzionale qualitativamente diversa, l'accesso alla quale integra una modalità di progressione verticale. Tale conclusione è consentita anche quando non siano previste aree di inquadramento separate e gerarchicamente collocate, essendo necessario valorizzare in tal caso gli elementi che all'interno di una classificazione unica consentono di individuare ambiti distinti, per requisiti e ruolo professionale, l'ingresso nei quali equivalga al passaggio da un'area inferiore ad una superiore.


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