Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO AMMINISTRATIVO PER ILLEGITTIMITA' NON COMPORTA NECESSARIAMENTE LA CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO - In base all'art. 2043 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 2122 del 29 gennaio 2010, Pres. Luccioli, Rel. Salvago).

L'annullamento di un atto amministrativo per illegittimità non comporta necessariamente che l'Amministrazione debba essere condannata, per il suo comportamento, al risarcimento del danno in base all'art. 2043 cod. civ..

L'imputazione della responsabilità, da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, deve invece avvenire in base ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa nella connotazione dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto, desumibile sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza.


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