Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE COMPORTA LA SUA EFFETTIVA ESTINZIONE - In base all'art. 2495 cod. civ. (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 4061 del 22 febbraio 2010, Pres. Vittoria, Rel. Forte).

Prima della recente riforma del diritto societario, la cancellazione delle società era disciplinata dall'art. 2456 cod. civ.: "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi". Questa norma è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel senso che, stante la natura dichiarativa della pubblicità attuata mediante il registro delle imprese, la formale chiusura della liquidazione della società e la sua cancellazione non avessero effetto sino alla estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società. Il 1 gennaio 2004 è entrata in vigore la riforma della società di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003. Nella nuova normativa la cancellazione è disciplinata dall'art. 2495 cod. civ. "Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società". Si è posta, in vari giudizi, la questione se con le parole "Ferma restando l'estinzione della società" collocate nel secondo comma dell'art. 2495 cod. civ. il legislatore abbia voluto chiarire che la cancellazione non ha solo un effetto dichiarativo, ma comporta l'effettiva estinzione della società, con conseguente perdita della sua capacità giuridica ed impossibilità di convenirla in giudizio per l'accertamento dell'esistenza di suoi debiti non considerati nel bilancio di liquidazione.

La questione è stata decisa dalle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, nel senso dell'effettiva estinzione, con la sentenza n. 4061 del 22 febbraio 2010 (Pres. Vittoria, Rel. Forte) che ha affermato il seguente principio di diritto "L'art. 2495, seconda comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali degli artt. 10 e 11 delle preleggi e dell'art. 73, ultimo comma, Cost.. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dal 1 gennaio 2004 estingue le società di capitali nei sensi indicati. Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia per legge della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 cod. civ., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella. La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia juris determinando una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone. Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 sull'intero titolo V del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma". L'enunciato principio relativo agli effetti della cancellazione dell'iscrizione del registro dell'impresa delle società - hanno affermato le Sezioni Unite - garantisce una soluzione unitaria al problema degli effetti della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive ed è coerente anche con l'art. 10 della legge fallimentare novellata, facendo comunque decorrere dalla data della iscrizione della cancellazione stessa, l'anno per la dichiarazione di fallimento ed evitando incertezze su tale punto.


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