Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

SOLO IN VIA ECCEZIONALE PUO' ESSERE AMMESSA LA PRODUZIONE IN APPELLO DI NUOVI DOCUMENTI - In base agli articoli 416 e 437 cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 5217 del 4 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. Nobile).

Come hanno affermato le Sezioni Unite, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. Nel rito di lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l'indisponibilità, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento.


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