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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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ASSUNZIONE A TERMINE PER SERVIZI DI CARATTERE STRAORDINARIO OD OCCASIONALE - Non è consentita in caso di servizi di durata limitata, ma ordinariamente svolti dal datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 3832 del 16 aprile 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Battimiello).
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Un’associazione per l’assistenza ai minorenni disadattati, che stipuli normalmente con i Comuni convenzioni di durata limitata nel tempo, non può assumere con contratto a termine il personale necessario per l’esecuzione di una di tali convenzioni. Infatti non è applicabile alla fattispecie l’art. 1 comma 2, lettera c) della legge 18 aprile 1962 n. 230 secondo cui il termine può essere apposto al rapporto di lavoro "quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale". Perchè l’apposizione di un termine per la durata del contratto di lavoro sia consentita, deve trattarsi di isolate ed eccezionali situazioni di per sè non programmabili e così peculiari da esorbitare da una normale espansione o da una temporanea intensificazione produttiva. Indubbiamente l’assunzione di nuove gestioni è nelle previsioni e nei programmi di un ente che svolge statutariamente attività di intervento nel campo di disadattamento minorile. Pertanto l’assunzione di una nuova gestione non può essere considerata un evento occasionale e non ripetibile con gli stessi termini e con le stesse modalità, onde non è applicabile l’art. 1 comma 2 lettera c) della legge 18 aprile 1962 n. 230.
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