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Legge e giustizia: mercoledì 17 aprile 2024
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IN CASSAZIONE DEVE ESSERE DEPOSITATO IL TESTO INTEGRALE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - Una produzione parziale non è sufficiente (Cassazione Sezione Lavoro n. 5712 del 9 marzo 2010, Pres. De Luca, Rel. Bandini).
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L'art. 369 cod. proc. civ. prevede che insieme con il ricorso per cassazione debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", imponendo così un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. Infatti, la predetta disposizione si riferisce ai "contratti o accordi collettivi", senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto; e tale scelta è da ritenersi coerente sia con i principi generali dell'ordinamento (che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre al giudice solo una parte del documento), sia con il necessario rispetto dei canoni ermeneutici e, in particolare, di quello di cui all'art. 1363 cod. civ. (secondo il quale "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto"), la cui applicazione implica la disponibilità dell'intero testo contrattuale, non potendo evidentemente escludersi che, in altre parti del contratto, diverse da quelle riportate nel ricorso, possano rinvenirsi disposizioni rilevanti per l'interpretazione esaustiva dell'argomento che interessa.
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