Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL PRATICANTE AVVOCATO NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE D'UFFICIO - Illegittimità costituzionale dell'art. 8 R.D.L. n. 1578/33 (Corte Costituzionale n. 106 del 17 marzo 2010, Pres. Amirante, Red. Mazzella).

Contrasta con l'art. 24 della Costituzione l'art. 8 del regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore) che consente ai praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di essere nominati - in sede penale - difensori d'ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'Ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore. Infatti, in caso di nomina del praticante come difensore d'ufficio all'indagato o all'imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a favore dell'irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all'inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia. In questi termini, la questione attiene alla garanzia dell'effettività della difesa d'ufficio. Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto all'albo si apprezza non solo sotto il profilo della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell'abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale. In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale giudizio di gravame. Il praticante si trova, inoltre, nell'impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari. Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati dall'imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore d'ufficio.


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