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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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NON E' NECESSARIO IMPUGNARE LA MOTIVAZIONE SVOLTA "AD ABUNDANTIAM" - Per mancanza di interesse (Cassazione Sezione Seconda Civile n. 5091 del 3 marzo 2010, Pres. Rovelli, Rel. D'Ascola).
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Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare. Conseguentemente è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata.
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