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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - Essa però può essere data anche a titolo gratuito (Cassazione Sezione Lavoro n. 3304 del 6 aprile 1999, Pres. Pontrandolfi, Rel. Vigolo).
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L’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato non può essere provata dal solo fatto che il lavoratore si sia astenuto dal reclamare la retribuzione durante lo svolgimento della sua attività. Ogni attività (compresa quella giornalistica) oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso. Tale presunzione può essere peraltro superata mediante una prova rigorosa dell’esistenza di un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, che comporta la gratuità della prestazione.
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