|
Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
|
LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NON E' DENUNCIABILE IN CASSAZIONE - In base all'art. 360 nuovo testo cod. proc. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 6748 del 19 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Napoletano).
|
Trattandosi di contratto collettivo integrativo la relativa violazione o falsa applicazione non è denunciabile in Cassazione a norma dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., nel testo novellato dal D. Lgs. n. 40 del 2006, riferendosi tale previsione ai soli "contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro", con la conseguenza che tale contratto resta censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Il sistema delineato è coerente con l'art. 420 bis del cod. proc. civ., così come introdotto dall'art. 18 del D.lvo n. 40 del 2006, e con l'omologo art. 64 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 cit., che limitano l'attivazione delle relative procedure, di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi, solo alle clausole di "un contratto o accordo collettivo nazionale".
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|