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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IN CASO DI LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO IL DATORE DI LAVORO DEVE PROVARE CHE IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO PREVISTO DERIVI DA NEGLIGENZA DEL LAVORATORE - Tenuto conto dell'organizzazione dell'impresa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7398 del 26 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. Di Cerbo).
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Nel licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, rientrante nel tipo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro - al quale spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole e negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione. Ha chiarito la medesima sentenza che, nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, oltre che dell'incidenza della organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali.
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