|
Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
|
IL LICENZIAMENTO PER SOPPRESSIONE DI POSTO NON E' LEGITTIMO SE IL DATORE DI LAVORO NON PROVI L'IMPOSSIBILITA' DI COLLOCARE IL LAVORATORE LICENZIATO IN ALTRA POSIZIONE - Con riguardo alla sua capacità professionale e alle caratteristiche dell'intera azienda (Cassazione Sezione Lavoro n. 7381 del 26 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. D'Agostino).
|
Ove il datore di lavoro, a giustificazione del licenziamento, adduca, con valutazione rientrante nell'esercizio della libertà di iniziativa economica non sindacabile in sede giudiziaria, la necessità di sopprimere un posto di lavoro, incombe sul medesimo l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il lavoratore licenziato ad altro posto, con riguardo alla sua capacità professionale ed alle caratteristiche dell'intera azienda, e non soltanto del reparto soppresso, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato ovvero l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva). Ove si tratti di azienda di grandi dimensioni, non è censurabile la valutazione del giudice di merito che ritiene non assolto da parte del datore di lavoro il suddetto onere probatorio, sul rilievo - desunto dalla nota integrativa al bilancio dell'anno successivo al licenziamento - dell'aumento del numero dei dipendenti con qualifica di "impiegato" rivestita dal lavoratore licenziato.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|