Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NON COSTITUISCE SANZIONE DISCIPLINARE L'OBBLIGO PER I DIPENDENTI PUBBLICI DI VERSARE ALL'AMMINISTRAZIONE I COMPENSI PER ATTIVITA' ESTERNE NON AUTORIZZATE - In base all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 (Cassazione Sezione Lavoro n. 7343 del 26 marzo 2010, Pres. De Luca, Rel. Bandini).

A mente dell'art. 53, comma 7, dl.vo n. 165/01: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". L'affermato autonomo rilievo della responsabilità disciplinare ("ferma restando la responsabilità disciplinare") porta ad escludere, già sotto l'aspetto strettamente testuale, che l'obbligo di versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte in dispregio del divieto sia configurabile quale sanzione disciplinare; il che resta poi confermato dal fatto che l'obbligo di tale versamento è imposto in primis all'erogante (ossia a un soggetto estraneo al rapporto lavorativo) e, solo in difetto, al lavoratore che lo ha percepito. Ne consegue che la richiesta di versamento dei compensi non necessita di una previa autonoma contestazione disciplinare.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it