Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Informazione e comunicazione

L'OPERA LETTERARIA, A DIFFERENZA DELL'INFORMAZIONE GIORNALISTICA, NON DEVE ESSERE VERITIERA - In quanto artistica (Cassazione Sezione Terza Civile n. 7798 del 31 marzo 2010, Pres. Preden, Rel. Spagna Musso).

Esiste una profonda diversità tra le notizie giornalistiche e le opere artistiche (letterarie, teatrali o cinematografiche), nel senso che le prime (che hanno la principale norma di riferimento nell'art. 21 Cost.) svolgono la funzione di "offrire" informazioni, notizie, fatti e vicende (cronaca), anche con valutazioni soggettive di ordine etico-politico, (critica), mentre le seconde (fondate soprattutto sull'art. 9 Cost. e sulla configurazione del nostro ordinamento come dello "Stato di cultura") sono connotate dalla creatività o comunque da un'attività intellettiva tendente all'affermazione di ideali e valori, che l'autore, facendoli propri, intende trasmettere agli altri. Ed è per questo che l'attività letteraria, in quanto artistica, può avere toni a volte elegiaci, altre volte comici o drammatici, ed anche fortemente critici (come nel caso in esame); pertanto, perché un opera letteraria (artistica in senso lato) sia effettivamente lesiva dell'altrui reputazione non basta (come ritenuto dalla decisione impugnata) ritenere e accertare che l'opera artistica non sia veritiera, perché "l'arte" non deve svolgere la funzione di descrivere la realtà nel suo obiettivo e concreto verificarsi ma quella, come detto, della estrinsecazione di un modo di pensare e di essere dell'artista, in base ai suoi valori.


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