Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL LIQUIDARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, IL GIUDICE DEVE TENER CONTO DI TUTTI I SUOI ASPETTI - Pur evitando duplicazioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 8360 dell'8 aprile 2010, Pres. Trifone, Rel. Lanzillo).

La Suprema Corte, con le sentenze nn. 26972 e 26973 dell'11 novembre 2008 ha operato una più puntuale sistemazione giuridica e concettuale della nozione di danno non patrimoniale e delle conseguenze risarcibili a questo titolo. La Corte da un lato ha ricondotto i danni risarcibili nell'ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc., hanno funzione meramente descrittiva; dall'altro lato ha precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell'unica voce "danno non patrimoniale", il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui sopra. Se pertanto debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc.), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti,  nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare la somma spettante al danneggiato, deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it