Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE SI VERIFICA QUANDO L'ATTO VIENE A CONOSCENZA DEL DEBITORE - Non è sufficiente il deposito di un ricorso davanti al giudice del lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 8745 del 13 aprile 2010, Pres. Vidiri, Rel. Napoletano).

In materia di prescrizione, la consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte Cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario. Ne consegue che, in caso di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice non produce un effetto interruttivo, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto - che ciò consenta di dubitare, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ..


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