Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

L'ESERCIZIO IN VIA CONTINUATIVA DEL POTERE DIRETTIVO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON E' REQUISITO INDISPENSABILE DELLA SUBORDINAZIONE - In caso di prestazioni creative o ripetitive (Cassazione Sezione Lavoro n. 7681 del 30 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. Picone).

In seguito ad un'ispezione svolta a Salerno presso la società S., l'Inps ha ritenuto che quattro lavoratori, addetti all'imbottigliamento di liquori e ad operazioni di imballaggio, pur essendo retribuiti come prestatori di lavoro autonomo, in quanto titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, dovevano ritenersi, per le loro modalità di impiego, dipendenti.  Pertanto l'ente ha emesso ingiunzione per il pagamento dei relativi contributi previdenziali. L'azienda ha proposto opposizione, che è stata accolta dal Tribunale di Salerno. In grado di appello, la Corte di Salerno ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dall'Inps ed ha dichiarato che due dei quattro lavoratori dovevano ritenersi dipendenti in quanto prestavano la loro opera con le seguenti modalità: l'amministratrice della società provvedeva alla programmazione della produzione in base agli ordini, fissando le scadenze; la lavorazione consisteva in attività semplici e ripetitive, per le quali non erano richiesti interventi e indicazioni del datore di lavoro; i lavoratori osservavano un orario flessibile, ma l'attività, ai fini del rispetto delle scadenze, richiedeva di norma una prestazione di otto ore giornaliere per cinque giorni; la retribuzione aveva cadenza mensile e l'importo era fisso. Su questo accertamento la Corte di Salerno ha fondato la qualificazione dei rapporti come subordinati, osservando che la semplicità e ripetitività delle prestazioni lavorative non consentiva di attribuire rilevanza all'autonomia esecutiva dei lavoratori e alla mancanza di ordini specifici da parte del datore di lavoro, dovendosi invece valorizzare altri elementi quali la continuità e la durata pluriennale dei rapporti, la predeterminazione dei compensi, l'assenza del potere dei dipendenti di incidere sull'organizzazione della produzione, la necessità di rendere una prestazione con orario di otto ore nei cinque giorni lavorativi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Salerno per vizi di motivazione e violazione di legge sotto i seguenti profili: a) mancata considerazione della nozione propria del lavoro "parasubordinato", caratterizzato dalla continuità, dal coordinamento del datore di lavoro e dalla personalità nell'ambito di quello autonomo, e della sua distinzione dal lavoro subordinato; b) omessa valutazione della volontà espressa dalle parti con la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; c) motivazione contraddittoria per avere la sentenza impugnata enunciato la corretta nozione della subordinazione per poi ritenere decisivi elementi compatibili anche con il lavoro autonomo.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7681 del 30 marzo 2010, Pres. Roselli, Rel. Picone) ha rigettato il ricorso. La giurisprudenza di legittimità - ha ricordato la Corte - sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa; nondimeno, viene altresì precisato che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito; e, proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è ritenuto che in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. In particolare - ha rilevato la Corte - in fattispecie concernenti prestazioni di lavoro rese in esecuzione di contratti cui le parti avevano dato il nomen juris di appalto, si è osservato che "se l'attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale da non escludere pregiudizialmente la sussistenza della subordinazione e da consentire il ricorso ai menzionati criteri sussidiari, è stata di solito riscontrata nella giurisprudenza di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle del giornalista), un analogo strumento discretivo può validamente adattarsi, all'opposto, con riferimento a mansioni estremamente elementari e ripetitive, le quali, proprio per la loro natura, non richiedono in linea di massima l'esercizio di quel potere gerarchico che si estrinseca nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale e nei controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa". Si vuol dire con ciò - ha osservato la Corte - che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente semplice e ripetitiva e con tali caratteristiche si protragga per tutta la durata del rapporto, l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, nei termini sopra precisati, potrebbe non avere occasione di manifestarsi. Conclusione, questa, che tanto più appare valida laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di prestazione destinata a ripetersi nel tempo, essendo evidente che in casi del genere - a fronte, cioè, di mansioni elementari e, per così dire, rigide - il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna, laddove il potere disciplinare in tanto potrà avere modo di estrinsecarsi in quanto il prestatore sia incorso in una inosservanza dei propri doveri, che non può essere astrattamente presupposta. Del resto - ha rilevato la Corte - che la subordinazione possa ritenersi sussistente anche in assenza di concrete manifestazioni del vincolo di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro (inteso, ancora una volta, nei termini sopra indicati), ed in presenza, viceversa, dell'assunzione per contratto, da parte del prestatore, dell'obbligo di porre a disposizione del datore le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di lavoro ed in funzione dei programmi cui è destinata la prestazione per il perseguimento dei fini propri dell'impresa, è stato già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure con riferimento all'evolversi dei sistemi di organizzazione del lavoro in direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione di interi settori del ciclo produttivo o di professionalità specifiche; tanto a riprova della possibilità - ed anzi delle necessità - con riferimento all'estrema variabilità che la subordinazione può assumere nei diversi contesti, di prescindere dal potere direttivo dell'imprenditore nei casi in cui esso non possa validamente assumere il ruolo discretivo che normalmente gli è proprio. Di qui il principio di diritto secondo il quale nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - l'oggetto dei rapporti di lavoro era costituito da una prestazione di carattere estremamente elementare, ripetitiva e puntualmente predeterminata nelle sue modalità esecutive; non si erano verificati episodi di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, restando così esclusa la possibilità di un ragionevole apprezzamento in termini di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro.


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