Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

IL GIUDICE AL FINE DI STABILIRE SE L'ASSEGNO DI SEPARAZIONE SIA DOVUTO DEVE PRIORITARIAMENTE VALUTARE IL TENORE DI VITA MATRIMONIALE - In base all'art. 156 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 8954 del 14 aprile 2010, Pres. Luccioli).

L'art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, non già soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensì tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro una differente redditualità che giustifichi l'assegno con funzione riequilibratrice. Pertanto il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e quindi stabilire se il coniuge richiedente sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto. Il tenore di vita matrimoniale deve, poi, essere accertato in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorché improduttivi di reddito.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it