Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

LA RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA NON PUO' MAI CONSIDERARSI TARDIVA - Perché non si tratta di un mezzo istruttorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 9461 del 21 aprile 2010, Pres. Roselli, Rel. Zappia).

La consulenza tecnica d'ufficio, avendo la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, non è un mezzo istruttorio in senso proprio e pertanto non soggiace al regime delle preclusioni del rito del lavoro per l'assunzione dei mezzi istruttori; la stessa può essere ammessa anche se non sia indicata specificamente nel ricorso introduttivo o nella memoria di costituzione, potendo essere disposta d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti del codice civile.

Ne consegue che, ove una richiesta di consulenza d'ufficio provenga da una parte, essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; da ciò deriva altresì che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni o di giudizio di appello, perché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al C.T.U. Il giudizio sulla necessità o utilità di farvi ricorso rientra nel potere discrezionale del giudice del merito; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione  del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice.


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