Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL DANNO PER PERDITA DI CHANCES DEVE ESSERE ACCERTATO CON CRITERIO PROBABILISTICO - E' legittima una valutazione equitativa (Cassazione Sezione Lavoro n. 7414 del 26 marzo 2010, Pres. Vidiri, Rel. Balletti).

Ai fini del risarcimento del danno per perdita di chances, il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta.

L'adozione del criterio probabilistico comporta, come rilevato dalla dottrina, che il danno per perdita di chance sia nullo quando la probabilità è pari a zero, e parimenti nullo quando la probabilità è pari al 100%, perché il danno da perdita di chance viene ad identificarsi con il danno da perdita del risultato. In realtà, il danno, e la relativa prova, variano da fattispecie a fattispecie, se le lesioni subite (ad esempio) in un incidente stradale non sono sufficienti di per sé a sostenere un danno per perdita di chances lavorative future; se in un concorso per titoli va dimostrato il grado di probabilità di conseguire il risultato favorevole, in un concorso per esami, nel quale non rilevi un punteggio di ammissione e nessuno può divinare il risultato finale, è la stessa esclusione illegittima alla partecipazione che comporta l'impossibilità di vittoria, e quindi la perdita della relativa chance. E', pertanto, legittima una valutazione equitativa del danno commisurata al grado di probabilità del risultato favorevole o, come nel caso da ultimo citato, alla perdita della chance in sé.


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