Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

E' RESPONSABILE DI FALSA TESTIMONIANZA CHI RENDE DICHIARAZIONI NON VERITIERE IN UN PROCEDIMENTO CAUTELARE - Anche se non ha prestato giuramento (Cassazione Sezione Seconda Penale n. 16733 del 3 maggio 2010, Pres. Sirena, Rel. Manna).

Le dichiarazioni rese davanti al Giudice da persona chiamata a deporre in un procedimento civile di natura cautelare (come quello ex art. 700 cod. proc. civ.), hanno natura di testimonianza e, pertanto la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen. pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 cod. proc. civ. per l'assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento e alla compiuta identificazione del testimone.

Invero, l'art. 669 sexies cod. proc. civ., che regola il procedimento cautelare, prevede che il giudice civile, prima di adottare il provvedimento, sentite le parti, possa poi procedere nel modo che ritiene più opportuno agli "atti di istruzione" ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Cosa diversa sono, invece, le "sommarie informazioni" assunte, ai sensi del co. 2° dell'art. 669 sexies cod. proc. civ., ove il giudice ritenga di dover emettere un provvedimento inaudita altera parte, poi doverosamente seguito dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Nel primo caso, trattandosi di atti di istruzione propriamente detti, essi sono assunti nel contraddittorio fra le parti (in ossequio all'art. 111 co. 2° Cost.) e perciò formano piena prova (testimoniale, nel nostro caso), mentre hanno una natura meramente indiziaria le sommarie informazioni acquisite ai sensi del co. 2° dell'art. 669 sexies cod. proc. civ..

La giurisprudenza delle sezioni civili conferma tale distinzione da lungo tempo (già da prima della riforma di cui alla legge n. 353/90), anche perché il tenore del co. 1° dell'art. 669 sexies cod. proc. civ. non solo non costituisce ostacolo, ma - parlando di atti di istruzione - esplicitamente avalla l'inquadramento tra le testimonianze delle dichiarazioni rese in quella fase, certamente rientrando le testimonianze tra gli atti di istruzione di cui al capo II del libro II del cod. proc. civ.. Né esclude la natura di testimonianza l'omessa prestazione della dichiarazione di impegno ex art. 251 c.p.c. preceduta dai relativi ammonimenti da parte del giudice, noto essendo che, sempre per costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte Suprema, tali omissioni costituiscono soltanto un'irregolarità formale, avendo carattere meramente ordinatorio le norme che le disciplinano.


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