Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

ANCHE IL GIORNALISTA CORRISPONDENTE DA CAPOLUOGO DI PROVINCIA PUO' ESSERE RITENUTO REDATTORE - Se elabora notizie di carattere generale (Cassazione Sezione Lavoro n. 10833 del 5 maggio 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Bandini).

Massimo S. ha lavorato in Napoli dal 1980 al 1989 per il quotidiano romano Il Messaggero come corrispondente addetto in particolare ai servizi informativi sulla locale squadra di calcio. Il giornalista ha chiesto al Tribunale di Roma, tra l'altro, di accertare che egli aveva lavorato in condizioni di subordinazione e che aveva diritto al trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico per il redattore. Egli ha fatto riferimento all'art. 5 del CNLG secondo cui la qualifica di redattore spetta anche ai "corrispondenti da capoluoghi di provincia ai quali sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da loro elaborate." In particolare egli ha fatto presente che le notizie sull'attività della squadra di calcio del Napoli, militante in Serie A, rivestivano un interesse di carattere generale.

Il Tribunale ha accolto la domanda. In grado di appello la Corte di Roma, pur confermando l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in considerazione dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ha negato il diritto del giornalista alla qualifica di redattore in quanto non risultava che egli avesse partecipato all'attività redazionale di scelta, revisione e titolazione degli articoli, nonché di impaginazione. Pertanto la Corte ha notevolmente ridotto l'importo delle differenze dovute al lavoratore, adottando come parametro retributivo quello del trattamento economico previsto per il "collaboratore fisso" ex art. 2 CNLG. Il giornalista ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Roma per erronea interpretazione dell'art. 5 CNLG.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 10833 del 5 maggio 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Bandini) ha accolto il ricorso. Procedendo all'interpretazione diretta della norma contrattuale invocata,  in quanto inclusa nel CNLG 1959 reso valido erga omnes, la Corte ha rilevato che la figura del corrispondente è nettamente distinta da quella del giornalista addetto ad una redazione. La partecipazione all'attività redazionale - ha osservato la Corte - non è richiesta ai fini del riconoscimento della qualifica di redattore, nel caso del corrispondente da capoluogo di provincia che prevede alla elaborazione di notizie di interesse generale; perché il corrispondente abbia diritto alla qualifica di redattore è necessario e sufficiente che al requisito fondamentale dell'elaborazione della notizia (propria di ogni attività propriamente giornalistica) si aggiungano altre due sub-condizioni, consistenti, la prima, nel carattere continuativo della trasmissione delle notizie, e, la seconda, nel carattere generale delle medesime notizie, anche italiane o estere, in aggiunta a quelle locali, con la conseguenza che il requisito della continuatività (che, peraltro, differisce da quello della quotidianità, preso in considerazione dalla Corte territoriale), deve intendersi riferito non solo alle notizie locali, ma anche a quelle di dimensioni nazionali o estere.

L'errore di diritto che vizia la sentenza impugnata - ha affermato la Corte - è quindi ravvisabile nell'avere risolto la questione all'esame prendendo a parametro requisiti dell'attività giornalistica necessari per l'attribuzione della qualifica di redattore in riferimento a posizioni lavorative diverse da quella specificamente dedotta in giudizio e, per converso, di non avere appuntato la propria disamina sulla sussistenza o meno delle caratteristiche dell'attività giornalistica espressamente richieste in relazione all'equiparata posizione del corrispondente da capoluoghi di provincia.


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