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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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LA VALUTAZIONE DELL'ATTENDIBILITA' DEI TESTI SPETTA AL GIUDICE DEL MERITO - Che deve indicare le ragioni del suo convincimento (Cassazione Sezione Lavoro n. 7345 del 26 marzo 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Balletti).
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Il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente , sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
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