Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL TITOLO ESECUTIVO DEVE CONSENTIRE LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI - Attraverso operazioni aritmetiche elementari (Cassazione Sezione Lavoro n. 10164 del 28 aprile 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci).

Un titolo, anche di formazione giudiziale, non può considerarsi esecutivo se non quando consente la determinazione degli importi dovuti o perché già indicati nel proprio testo, o perché comunque determinabili agevolmente in base agli elementi numerici contenuti in quel testo attraverso operazioni aritmetiche elementari, oppure predeterminati per legge, senza fare ricorso ad elementi numerici ulteriori che non risultino dal testo della pronunzia. L'art. 474 cod. proc. civ. stabilisce, infatti, che il titolo esecutivo debba essere "certo, liquido ed esigibile".

Non va dimenticato che gli ufficiali giudiziari incaricati dell'esecuzione, e le stesse parti del procedimento esecutivo, debbono operare in base ad elementi numerici già certi, senza che sia possibile, in quella fase, una ulteriore attività di accertamento, dato che è ammessa solamente l'opposizione all'esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 616 cod. proc. civ., quando non sussistano i presupposti per procedere all'esecuzione, e specificamente, per quanto ora interessa, nei casi in cui il titolo non sia certo e/o liquido. Questi principi valgono anche per la materia del lavoro: esiste un rito speciale del lavoro per la fase di accertamento, ma non per quella di esecuzione.


© 2007 www.legge-e-giustizia.it