Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE CON MODALITÀ IRREGOLARI - Dà diritto ad un indennizzo per usura psico-fisica (Cassazione Sezione Lavoro n. 3233 del 3 aprile 1999, Pres. Sommella, Rel. Coletti).

Il lavoratore retribuito in misura fissa mensile, il quale, in violazione delle norme di tutela contenute nell'art. 36, 3° comma, Cost. e 2109, 1° comma, cod. civ., abbia prestato attività lavorativa in giornate destinate al riposo settimanale con definitiva perdita dello stesso e, quindi, della possibilità di recupero delle energie fisiche e mentali che il riposo è finalizzato a salvaguardare, ha diritto: 1) alla retribuzione giornaliera (al sensi dell'art. 2126, 2° comma, cod.civ.) per il lavoro prestato nel giorno di riposo, in quanto la normale retribuzione mensile compensa solo sei giorni di lavoro la settimana e un giorno di riposo; 2) a una maggiorazione retributiva per la maggiore penosità del lavoro domenicale nel caso in cui la prestazione sia stata resa nella giornata di domenica; 3) a un'attribuzione patrimoniale di natura non retributiva ma risarcitoria del danno (usura psicofisica) derivante dal mancato o irregolare godimento del riposo a causa della inadempienza del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative poste a tutela di diritti fondamentali del prestatore. Ove vi sia attribuzione del riposo settimanale, ma le modalità siano tali da non consentirne la fruizione per 24 ore consecutive, il caso non è equiparabile a quello della totale assenza del riposo settimanale perchè non si verifica un inadempimento ma un inesatto adempimento della prestazione dovuta. La diversità, sul piano concettuale, di queste due situazioni giuridiche non può non riflettersi sulle conseguenze da esse prodotte in termini di lesione del diritto (al riposo) costituzionalmente protetto.

Il frazionamento del riposo settimanale non comporta, infatti, come invece la sua mancata fruizione senza recupero, una prestazione di lavoro aggiuntiva ed eccedente quella già compensata con la retribuzione mensile e perciò non può determinare l'insorgenza, per il lavoratore, del diritto a un compenso di natura retributiva analogo a quello riconosciuto per il caso di mancata fruizione (salva la eventuale maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ove il frazionamento del riposo comporti lavoro in questa giornata) ma soltanto il diritto a un'attribuzione patrimoniale che ha natura risarcitoria, non retributiva, essendo diretta non già a compensare una prestazione di lavoro eccedente rispetto agli obblighi contrattuali, ma a indennizzare il lavoratore medesimo per il titolo (autonomo e diverso) rappresentato dal godimento irregolare del riposo e dalla conseguente usura psicofisica.


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