Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE - Può essere dichiarato illegittimo, in mancanza di comprovate ragioni organizzative, quando comporti disagio ovvero avvenga tra unità produttive autonome (Cassazione Sezione Lavoro n. 5153 del 26 maggio 1999, Pres. De Tommaso, Rel. Roselli).

Secondo l’art. 2103 cod. civ. il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Quando il trasferimento comporti uno spostamento territoriale (ad esempio da un Comune all’altro o comunque a distanza tale da comportare per il lavoratore disagi personali o familiari), l’unità produttiva può essere identificata con qualunque sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Quando il trasferimento avvenga in un Comune di ridotte dimensioni e non comporti disagi personali o familiari, la tutela prevista dall’art. 2103 cod. civ. si applica soltanto quando lo spostamento si verifichi tra unità produttive che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 35 St. Lav. ossia che costituiscano sedi, stabilimenti, filiali, uffici o reparti autonomi che occupino più di 15 dipendenti.


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