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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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CHI INTENDE ADOTTARE UN BAMBINO NON PUO' SCEGLIERLO IN BASE AL COLORE DELLA PELLE - Deve applicarsi il principio di non discriminazione (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 13332 del 1 giugno 2010 Pres. Carbone, Rel. San Giorgio).
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Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - su istanza depositata in data 28 luglio 2009 dal Presidente di Ai.Bi Associazione amici dei bambini, ente autorizzato, ai sensi dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 198, n. 184 e succ. modif., a curare la procedura di adozione internazionale - ha chiesto, a norma dell'art. 363 cod. proc. civ., l'enunciazione, da parte della Suprema Corte, nell'interesse della legge, del principio di diritto secondo il quale il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif., non può essere emesso sulla base di una struttura argomentativa che contenga il riferimento alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. La richiesta è stata avanzata in seguito all'esame di un decreto di idoneità all'adozione di un minore straniero emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania, nella cui motivazione si fa, tra l'altro, riferimento alla dichiarazione degli istanti di non essere disponibili ad accogliere "bambini di pelle scura o diversa da quella tipica europea", e nel cui dispositivo si tiene conto di tale dichiarazione, là dove si dichiarano i coniugi "idonei all'adozione sino a due minori di nazionalità straniera che presenti le caratteristiche risultanti dalla motivazione". Il Procuratore Generale fa presente che il decreto, depositato il 12 giugno 2009, è stato vistato dal pubblico ministero il successivo 15 giugno e notificato il 23 luglio 2009 agli interessati, i quali non hanno proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello a norma degli artt. 739 e 740 cod. proc. civ.: donde la ritenuta sussistenza del primo presupposto della richiesta di cui al citato art. 363 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale ha rilevato che il provvedimento in questione ha recepito la scelta degli adottanti di non accogliere minori di una particolare etnia, attribuendo rilevanza a dati razziali, in contrasto con principi consolidati nel diritto interno ed internazionale.
La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 13332 del 1 giugno 2010 Pres. Carbone, Rel. San Giorgio) ha accolto il ricorso enunciando il seguente principio di diritto "il decreto di idoneità all'adozione pronunciato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30 della legge n. 184 del 1983 e succ. modif. non può essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale". Nella motivazione della decisione la Corte ha rilevato anzitutto che questo è il primo "ricorso nell'interesse della legge" presentato dal Procuratore Generale in base all'art. 363 cod. proc. civ. nel testo introdotto dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40. Non si tratta di un'impugnazione - ha osservato la Corte - ma della richiesta di enunciazione di un principio di diritto con l'obiettivo di assicurare una esatta ad uniforme interpretazione della legge. Nella specie, il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Catania che ha costituito occasione della richiesta ex art. 363 cod. proc. civ. non è stato oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 739 e 740 cod. proc. civ. L'adozione internazionale - ha osservato la Corte - è disciplinata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476. L'art. 29 della legge n. 476 del 1998 dispone che l'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione di L'Aja, ispirata ad alcuni canoni fondamentali della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, sottoscritta il 20 novembre 1989, e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (v. in particolare, artt. 3 e 21), attinente alla realizzazione della cooperazione tra Stati affinché le procedure per l'adozione internazionale siano attuate nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale (Preambolo e artt. 1 e 16). Il principio si colloca in linea di continuità con la progressiva evoluzione verso l'inquadramento della adozione come istituto di protezione del minore in stato di abbandono, inteso a garantire, come affermato nel Preambolo alla Convenzione di L'Aja, uno sviluppo armonioso della sua personalità in una famiglia sostitutiva di quella biologica. L'interesse superiore del minore è poi considerato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 24, par. 2) - cui il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha riconosciuto il valore giuridico dei trattati - come preminente. Esso è espressamente recepito dalla legge n. 184 del 1983, in particolare nei novellati artt. 32, comma 1, che attribuisce alla Commissione per le adozioni internazionali di cui all'art. 38 della stessa legge la funzione di valutare la rispondenza dell'adozione al superiore interesse del minore, e 35, comma 4, che, con riguardo ai casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del fanciullo in Italia, subordina il riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni del provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo alla non contrarietà dello stesso ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse di costoro. Tale interesse - ha affermato la Corte - costituisce il criterio guida cui deve uniformarsi ogni percorso decisionale relativo ai minori, sia esso di competenza delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale e dei giudici, delle autorità amministrative o degli organi legislativi. Ne consegue, sul piano logico e su quello giuridico, la sovraordinazione di tale interesse rispetto a tutti quelli astrattamente configgenti con esso, ivi compresi quelli fondati sui desideri degli adottanti, recessivi rispetto al primo. Il bisogno di genitorialità dal quale nasce l'iniziativa del rapporto adottivo deve coniugarsi con l'accettazione della identità, e della diversità, del minore, nell'ottica del perseguimento dei diritti fondamentali di questo. La dichiarazione di idoneità degli aspiranti all'adozione (art. 30 legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998) costituisce - ha rilevato la Corte - solo una valutazione preliminare e generica, non correlata ad un minore già individuato, il cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto delle caratteristiche della famiglia di accoglienza, e giudicando se questa sia idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigenze del fanciullo; dette caratteristiche devono, pertanto, essere rese note affinché possano essere tenute presenti ai fini della emissione del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Non trova, invece, spazio, in tale contesto - ha affermato la Corte - il recepimento di limiti alla disponibilità all'adozione da parte degli istanti in ragione delle particolari caratteristiche somatiche, o della provenienza etnica dell'adottando; ciò in quanto l'esigenza di rispetto dei diritti fondamentali del minore impedisce che possa legittimarsi con un provvedimento della pubblica autorità una tale selezione. Il relativo divieto trova fondamento in una serie di disposizioni, costituzionali, internazionali ed interne, che formano un sistema compiuto di protezione di tali diritti. Esso risulta anzitutto dal dettato dell'art. 2 della Costituzione, che contiene la previsione ed il riconoscimento generale ed unitario dei diritti inviolabili dell'uomo, e dall'art. 3, che afferma il valore della pari dignità sociale e della uguaglianza di tutti davanti alla legge: principio testualmente riferito ai soli cittadini, ma che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, trova applicazione anche con riguardo agli stranieri, ove si tratti di assicurare la tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona, tra i quali si colloca quello a non essere discriminati in ragione della diversa etnia. Il predetto divieto si desume altresì dagli artt. 10 e 117 della Costituzione, che fanno riferimento, tra l'altro, agli obblighi assunti dallo Stato italiano con la stipulazione di Convenzioni internazionali. Nell'ambito delle fonti internazionali, il divieto di cui si tratta si trova, infatti, affermato in numerosi atti: a) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, all'art. 14, dispone che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione stessa deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare fondata sulla razza o il colore; b) la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 21 dicembre 1965, ratificata dall'Italia con legge 13 ottobre 1975, n. 654, che, all'art. 2, par. 1, contiene la condanna della discriminazione razziale da parte degli Stati contraenti, e l'impegno dei medesimi a non porre in essere atti o pratiche di discriminazione a danno di individui, gruppi di individui ed istituzioni, ed a fare in modo che tutte le pubbliche attività e le pubbliche istituzioni (ivi comprese, dunque, le autorità giurisdizionali ed amministrative deputate alla tutela dei minori) si uniformino a tale obbligo; c) la già citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, che, all'art. 2, impegna gli Stati contraenti ad adottare tutti provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione; d) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, che, all'art. 21, vieta ogni forma di discriminazione, fondata, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale; e) il Trattato sull'Unione Europea nella versione consolidata dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, che, all'art. 6, proclama i valori sui quali si fonda l'Unione, e ricomprende i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fra i principi generali del diritto dell'Unione. Diverse sono, altresì, le disposizioni di legge nazionale che fanno riferimento al divieto di discriminazione, quali l'art. 43 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; gli artt. 1 e 2 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di attuazione della Direttiva CE 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza dell'origine etnica, il secondo dei quali contiene la definizione di discriminazione, distinta in diretta, che si verifica allorché, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un'altra analoga situazione, ed indiretta, quando una disposizione, un criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutri possono porre le persone appartenenti ad una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altri; e, con specifico riferimento ai minori, la legge n. 184 del 1983, che, all'art. 1, comma 5, riconosce il diritto del minore, senza distinzione di sesso, di lingua, di etnia, di religione, a vivere, crescendo ed essere educato nell'ambito di una famiglia. Il principio di non discriminazione - ha concluso la Corte - costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, da cui, a norma degli artt. 1 e 35 della legge n. 184 del 1983, la intera procedura relativa alla adozione internazionale non può discostarsi.
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