Legge e giustizia: marted́ 16 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

NON E' GIUSTIFICABILE IN SEDE DISCIPLINARE IL RITARDO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE, QUANDO LEDE IL DIRITTO DELLE PARTI ALLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - Tutelato da norme costituzionali e sovranazionali (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14697 del 18 giugno 2010 Pres. Elefante, Rel. Ceccherini).

A termini del decreto legislativo 23 ottobre 2006 n. 109 -  che ha provveduto alla sistematica tipizzazione delle infrazioni - costituisce illecito disciplinare del magistrato il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni. Circostanze di fatto quali l'eccessivo carico di lavoro possono bensì valere da causa di giustificazione, ma, fermo restando che esse devono essere adeguatamente dimostrate dall'incolpato, la soglia di giustificazione deve ritenersi sempre superata in concreto, quando il tempo di ritardo leda il diritto delle parti alla durata ragionevole del processo, di cui alle norme costituzionali e sovranazionali vigenti, esponendo lo Stato italiano ad una possibile condanna per opera della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel valutare l'esistenza di circostanze che abbiano determinato in concreto un giustificato ritardo nel deposito dei singoli provvedimenti, costituite in particolare dall'eccessivo carico di lavoro, si possono anche utilizzare criteri comparativi, mettendo a confronto il numero dei provvedimenti depositati dall'incolpato con quelli depositati da altri magistrati che abbiano operato in condizioni paragonabili, rispettando in ogni caso il limite di giustificazione sopra indicato.


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