Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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IL DIRITTO ALLA TUTELA DELL'IDENTITA' SPETTA ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - In base all'art. 2 Cost. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20338 del 28 settembre 2010, Pres. Morelli, Rel. Chiarini).

L'ordinamento tutela il diritto dell'identità personale. Ogni persona ha diritto ad esser rappresentato, nella sua vita di relazione, con la sua vera identità come conosciuta nella realtà sociale, generale o particolare, e quindi ha interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio culturale, politico, sociale, religioso, culturale, ideologico, professionale, che si estrinseca nell'ambiente sociale. Il correlativo diritto garantisce la personalità individuale riconosciuta dall'art. 2 Cost. Perciò la persona ha diritto di insorgere contro comportamenti che offuschino tale immagine pur senza offendere l'onore o la reputazione. Anche le associazioni non riconosciute hanno diritto alla tutela della propria identità e denominazione.


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