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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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IL DIRITTO ALLA TUTELA DELL'IDENTITA' SPETTA ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - In base all'art. 2 Cost. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 20338 del 28 settembre 2010, Pres. Morelli, Rel. Chiarini).
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L'ordinamento tutela il diritto dell'identità personale. Ogni persona ha diritto ad esser rappresentato, nella sua vita di relazione, con la sua vera identità come conosciuta nella realtà sociale, generale o particolare, e quindi ha interesse a non vedere alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio culturale, politico, sociale, religioso, culturale, ideologico, professionale, che si estrinseca nell'ambiente sociale. Il correlativo diritto garantisce la personalità individuale riconosciuta dall'art. 2 Cost. Perciò la persona ha diritto di insorgere contro comportamenti che offuschino tale immagine pur senza offendere l'onore o la reputazione. Anche le associazioni non riconosciute hanno diritto alla tutela della propria identità e denominazione.
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