Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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PRINCIPIO DI GERARCHIA TRA I CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - Il dato letterale prevale, a meno che risulti ambiguo (Cassazione Sezione Lavoro n. 20428 del 29 settembre 2010, Pres. Roselli, Rel. Ianniello).

Nell'interpretazione del contratto collettivo i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, quelli strettamente interpretativi (artt. 1362 - 1365 cod. civ.) prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (artt. 1366 - 1371 cod. civ.) ove la concreta applicazione degli stessi risulti da sola sufficiente a rendere pienamente conto della comune intenzione delle parti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi risulta poi, nella legge, prioritario il criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, comma 1° cod. civ., con la conseguenza che questo può in alcuni casi orientare in maniera conclusiva, da solo, l'operazione ermeneutica. Non va peraltro taciuto con riguardo alla interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune - che costituiscono sovente il frutto di una faticosa e non sempre efficace ricerca di un compromesso e che sono, nella parte c.d. normativa, destinati a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di lavoro, sicché per questa caratteristica sono avvicinabili alle norme generali - che il dato letterale della norma possa risultare ambiguo o necessiti di un riscontro sul piano logico-sistematico, per cui si renda necessario ricorrere agli altri canoni strettamente interpretativi, in particolare a quello di cui all'art. 1363 c.c. e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi-integrativi.


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