Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

IL CONTRATTO COLLETTIVO DEVE ESSERE DEPOSITATO IN CASSAZIONE NEL TESTO INTEGRALE - Non è sufficiente un estratto (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 20075 del 23 settembre 2010, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).

L'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., nella parte in cui onera il ricorrente (principale o incidentale) a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve interpretarsi nel senso che, allorché il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi del secondo comma dell'art. 420 bis c.p.c. (disposizione inserita nel codice di rito dall'art. 18 D. Lgs. 2.2.2006 n. 40), la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 2 D. Lgs. n. 40/2006 cit.) il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Ove poi la Corte ritenga di porre a fondamento della sua decisione una disposizione del contratto o accordo collettivo di livello nazionale depositato dal ricorrente, diversa da quella sulle quali si fonda il ricorso, procedendo d'ufficio ad un'interpretazione complessiva ex art. 1363 cod. civ. non riconducibile a quanto dibattuto tra le parti, trova applicazione l'art. 384, terzo comma, c.p.c. (nel testo sostituito dall'art. 12 D. Lgs. n. 40/2006 cit.) per cui la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.


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