Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

E' SANZIONABILE IN SEDE DISCIPLINARE LA CONDOTTA DI UN MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO CHE ABBIA ADOTTATO PROVVEDIMENTI ABNORMI - Recando un ingiusto danno agli indagati (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 20159 del 24 settembre 2010, Pres. Elefante, Rel. D'Alonzo).

E' sanzionabile in sede disciplinare la condotta di un magistrato del pubblico ministero che, disattendendo gli obblighi di equilibrio e di imparzialità propri della sua funzione abbia adottato, in grave ed inescusabile violazione di legge, provvedimenti giudiziari qualificabili come abnormi e comunque eccedenti, per forme e contenuto le finalità di raggiungere, recando un ingiusto danno agli indagati.

La fattispecie disciplinare ("adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave inescusabile negligenza") tipizzata dalla lett. ff) dell'art. 2 D.Lgvo n. 109 del 2006 non costituisce l'unica disposizione della legge disciplinare che fa riferimento indiretto al concetto di abnormità in senso tecnico come definito dalla giurisprudenza di legittimità atteso che, pur dopo la c.d. "tipizzazione delle violazioni" operata da detto D.Lgvo, l'abnormità, ai fini deontologici, di un provvedimento giurisdizionale, non è ravvisabile soltanto allorché (secondo quella fattispecie normativa) "il provvedimento adottato non è inquadrabile in alcun modello legale ..." ma anche tutte le volte che (come desumibile dal principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 23 luglio 1999 n. 504  "il provvedimento ... sia stato adottato sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza".

In realtà l'abnormità non è, solo o tanto, un elemento costitutivo proprio della fattispecie disciplinare tipizzata (peraltro unicamente quanto all'"adozione", in sé considerata, di un "provvedimento", avente le caratteristiche previste) nella lett. ff), ma esprime, anche, una qualità generale del "comportamento" del magistrato (desumibile anche da un provvedimento adottato dallo stesso) ed evidenzia (soltanto) il grado di inescusabilità della "negligenza" dimostrata da e/o insita in quel "comportamento": l'abnormità, quindi, ben può connotare anche il (e, di conseguenza, riferirsi pure al) grado di "negligenza inescusabile" riscontrata (non già in un "provvedimento" ma) in un "comportamento", che integri l'illecito "tipizzato" nella lett. c) dello stesso art. 2 perché causa della "grave violazione di legge" considerata in questa lettera.


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