Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Famiglia

SOLO IN VIA SUSSIDIARIA GLI ASCENDENTI SONO OBBLIGATI A PROVVEDERE AL MANTENIMENTO DEI NIPOTI - In base all'art. 148 cod. civ. (Cassazione Sezione Prima Civile n. 20509 del 30 settembre 2010, Pres. Luccioli, Rel. Cultrera).

L'art. 147 cod. civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 cod. civ., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi.


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