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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL CESSIONARIO DEL CREDITO PER T.F.R. HA DIRITTO DI OTTENERNE IL PAGAMENTO DA PARTE DELL'INPS - In caso di insolvenza del datore di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 21143 del 13 ottobre 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Monaci).
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Il terzo cui un lavoratore abbia ceduto l'importo che gli era dovuto dal datore di lavoro a titolo di retribuzione arretrata e trattamento di fine rapporto, può ottenere, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il pagamento direttamente dall'apposito fondo istituito presso l'Inps, in base all'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992.
Deve confermarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale secondo cui :"la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 297 del 1982, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli "aventi diritto" e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 cod. civ., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto".
Non v'è ragione di discostarsi da questo orientamento. Si deve ritenere perciò che nell'ambito degli aventi diritto del lavoratore, in cui favore interviene l'apposito Fondo in favore dei dipendenti di aziende colpite da insolvenza, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore. Logicamente il diritto non può che estendersi anche a coloro che, in forza di un rapporto di garanzia, abbiano provveduto a corrispondere al primo cessionario la somma dovuta dal datore di lavoro insolvente.
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