Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO E' SUFFICIENTE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE - Non è necessaria l'iscrizione all'Albo Professionale (Corte Costituzionale sentenza n. 296 del 15 ottobre 2010, Pres. Amirante, Red. Quaranta).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 296 del 15 ottobre 2010 (Pres. Amirante, Red. Quaranta) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», come sostituito dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario), nella parte in cui non prevede tra i soggetti ammessi al concorso per magistrato ordinario anche coloro che abbiano conseguito soltanto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anche se non siano iscritti al relativo albo degli avvocati. Nella motivazione di questa decisione la Corte ha ricordato che il testo del disegno di legge governativo, dal quale è scaturita la legge n. 111 del 2007, individuava, tra i titoli di ammissione al concorso, non la mera iscrizione del candidato all'albo degli avvocati, ma l'effettivo esercizio della professione forense protratto da almeno tre anni. Come si legge, infatti, nella relazione introduttiva al disegno di legge de quo, l'esistenza di un «comune humus culturale» con gli appartenenti all'ordine giudiziario era stata «ritenuta condizione necessaria e sufficiente» per l'inclusione - tra i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di selezione per l'ingresso nella magistratura ordinaria - anche «degli avvocati con almeno tre anni di iscrizione all'albo professionale» (A.S. 1447, in particolare, il punto 5).

L'obiettivo governativo - ha osservato la Corte - era, dunque, di dare vita ad «una tipologia di accesso strutturata in gran parte sulla falsariga di un concorso di secondo grado tendenzialmente omogenea a quella stabilita per le altre magistrature», avendo il legislatore già individuato tra i soggetti legittimati a partecipare al concorso - per l'accesso alla magistratura sia amministrativa (articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali») che contabile (articolo 12, primo comma, lettera d, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, recante «Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti») - anche coloro che svolgono la professione forense da un congruo lasso di tempo, stimato, in entrambi questi casi, in non meno di cinque anni. Orbene - ha rilevato la Corte - se l'intenzione di valorizzare una pregressa esperienza professionale sarebbe stata ragionevole (nonché coerente con la configurazione, quale concorso di secondo grado, di quello previsto per l'accesso alla magistratura ordinaria), non può dirsi altrettanto della scelta, in concreto compiuta dal legislatore, di limitare la partecipazione al concorso per magistrato ordinario esclusivamente agli iscritti all'albo che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, senza, però, alcuna individuazione di un periodo minimo di iscrizione o di esercizio professionale. Infatti - ha affermato la Corte - la disposizione censurata attribuisce rilievo decisivo a un requisito di ordine meramente formale, l'iscrizione all'albo forense, del quale non si comprende l'idoneità a rivelare il possesso, in capo all'aspirante magistrato, di una maggiore attitudine all'esercizio della funzione giudiziaria rispetto a quanti risultino "solo" abilitati a svolgere la professione di avvocato; devono, inoltre, essere poste in rilievo - in aggiunta al descritto profilo di intrinseca irragionevolezza - le conseguenze paradossali che scaturiscono dalla norma censurata e che costituiscono non già evenienze puramente contingenti ed accidentali, da ricollegare ad un suo funzionamento patologico, bensì effetti diretti del suo contenuto precettivo. La disposizione de qua, infatti, se consente la partecipazione al concorso a chi risulti appena iscritto, al limite persino da un solo giorno, nell'albo forense, la preclude, invece, a quanti abbiano conseguito l'abilitazione, si siano iscritti all'albo ed abbiano svolto la professione addirittura per alcuni anni, per poi doversi cancellare in ragione della sopravvenienza di taluna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge n. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore). La manifesta irragionevolezza della norma censurata e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. - ha concluso la Corte - ne comportano, dunque, l'illegittimità costituzionale.


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