Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

DISCUTERE UNA DISPOSIZIONE DEL VERTICE AZIENDALE NON COMPORTA NECESSARIAMENTE L'INSUBORDINAZIONE - Se si tratta di una giustificazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 21153 del 13 ottobre 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).

Giorgio O. dipendente della s.r.l. Grafitalia è stato sottoposto, nell'agosto del 2001, a procedimento disciplinare con la seguente contestazione: "Il giorno 3 agosto 2001, alle ore 9,40, nei locali dello stabilimento aziendale sito in ... - in presenza di altri lavoratori dipendenti della Grafitalia - ricevuta disposizione dal nostro amministratore unico A. L. di spostarsi in altra postazione di lavoro, invece di ottemperare a detta disposizione, ella metteva in atto un'aggressione verbale ai danni del predetto e con toni minacciosi ne tentava l'aggressione fisica, scongiurata solo dall'intervento di alcuni lavoratori che a fatica la bloccavano mentre lei continuava ad inveire e cercare di divincolarsi ...". Egli si è difeso contestando l'addebito, ma è stato licenziato. Nella controversia che ne è seguita, il Tribunale di Napoli, dopo aver sentito alcuni testimoni, ha ritenuto legittimo il licenziamento, ma la sua decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello che ha accolto la domanda del lavoratore, annullando il recesso con conseguente applicazione dell'art. 18 St. Lav., in quanto ha escluso che il lavoratore abbia tenuto il comportamento attribuitogli. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Corte di Napoli per vizi di motivazione.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 21153 del 13 ottobre 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello) ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che la sentenza impugnata sia stata correttamente motivata. Nel caso in esame - ha osservato la Cassazione - la Corte territoriale, nell'esercizio del potere ad essa affidato quale giudice di merito, ha interpretato il contenuto della lettera di contestazione nel senso che a Giorgio O. veniva attribuito l'addebito di non avere ottemperato, in presenza di altri dipendenti, ad una disposizione dell'amministratore unico della società datrice di lavoro, ponendo altresì in atto un'aggressione verbale e un tentativo di aggressione fisica con toni minacciosi nei suoi confronti; esaminando dettagliatamente le risultanze della prova testimoniale svolta nel giudizio di primo grado, i giudici dell'appello hanno però valutato che nel comportamento di Giorgio O. non potesse ravvisarsi una aggressione verbale e tanto meno un aggressione fisica, ponendo egli unicamente in discussione, con toni normali, la disposizione impartitagli dall'amministratore unico, a fronte di una precedente diversa disposta dal suo diretto superiore. A quest'ultimo proposito - ha osservato la Cassazione - la Corte ha altresì escluso che tale discussione relativamente all'ordine impartitogli, avesse significato da parte di Giorgio O. rifiuto di eseguire tale ordine di mutare posizione di lavoro, attenendo essa viceversa unicamente alla giustificazione del proprio operare presso una postazione di lavoro richiestagli dal suo diretto superiore gerarchico in contrasto con la disposizione dell'amministratore.


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