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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO - È legittimo se il datore di lavoro dimostra non solo il mancato raggiungimento di determinati obiettivi, ma anche la negligenza del lavoratore (Cassazione Sezione Lavoro n. 5048 del 24 maggio del 1999, Pres. Buccarelli, Rel. Mercurio).
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Perché sia configurabile un legittimo licenziamento per scarso rendimento del lavoratore, il datore di lavoro non solo deve fornire la prova del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e della oggettiva esegibilità della prestazione richiesta, ma deve anche dimostrare la concreta e immotivata negligenza del dipendente nell’adempimento della prestazione lavorativa. A tal fine può rilevare, quale elemento parametrico di valutazione, la verifica della possibilità del concreto raggiungimento di un determinato livello minimo di produttività da parte della media dei lavoratori addetti ad una specifica attività ed operanti nella stessa zona e nelle medesime condizioni.
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