Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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NON E' MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI REQUISITI PER L'ACCESSO DEI LAVORATORI PART-TIME ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - In relazione agli artt. 3 e 38 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 21518 del 20 ottobre 2010, Pres. Sciarelli, Rel. Ianniello).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1°, prima frase del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, nella parte in cui, in sede di computo del numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare al fine delle prestazioni pensionistiche (indennità di disoccupazione) non prevede che la soglia minima di retribuzione utile per l'accredito del singolo contributo ivi prevista venga ricondotta al valore dell'ora lavorativa del lavoratore a tempo pieno e quindi rapportata al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. La determinazione di una unica soglia minima retributiva per l'accesso all'indennità di natura previdenziale con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale costituisce infatti un ingiustificato elemento di discriminazione a danno di questi ultimi. Questi, infatti, pur versando, come i primi, una contribuzione proporzionata all'ammontare della retribuzione, possono accedere ad un trattamento, quale quello dell'indennità di disoccupazione ordinaria, che già a partire dal 1988 era commisurato ad una percentuale della retribuzione media soggetta a contribuzione dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (e, per quanto qui interessa, determinata nel 1995 e 1996 nella misura del 30% dall'art. 3 della legge n. 451 del 1994), in presenza di un livello di reddito settimanale abbastanza elevato e identico a quello di lavoratori che nella settimana operano a tempo pieno; con la conseguenza che per i primi si presenta, rispetto ai secondi, ingiustificatamente maggiore la possibilità di non raggiungere tale soglia minima, dato il minore orario praticato. Ne consegue una irragionevole probabile discriminazione dei lavoratori a tempo parziale nei confronti di quelli a tempo pieno nell'accesso ai mezzi predisposti dallo Stato per far fronte alle esigenze di vita nascenti da uno stato di disoccupazione involontaria. Una tale discriminazione (per eguale trattamento di situazioni diseguali) appare tanto più ingiustificata in ragione della crescente rilevanza sociale del fenomeno del lavoro a tempo parziale, che ha suggerito al legislatore successivi interventi normativi di disciplina dello stesso, ispirata nel tempo ad una sempre maggiore liberalizzazione dell'istituto, ormai divenuto una delle forme normali di lavoro subordinato.


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