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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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NELL'IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE IN MATERIA DISCIPLINARE DECIDE IL TRIBUNALE IN UNICO GRADO - La sua sentenza è ricorribile in Cassazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 22173 del 29 ottobre 2010, Pres. Roselli, Rel. Monaci).
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L'arbitrato "irrituale" per le controversie di lavoro è previsto in via generale negli artt. 412 ter e 42 quater cod. proc. civ. Precisamente l'art. 412 ter attribuisce alle parti la facoltà di deferire ad arbitri la soluzione della controversia, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedano tale facoltà e stabiliscano una serie di relative regole, su punti indicati nel medesimo articolo del codice. L'art. 412 quater prevede l'impugnazione del lodo arbitrale, su cui "decide in unico grado il tribunale". Più specificamente per la materia disciplinare l'art. 7, sesto comma, L. 20 maggio 1970 n. 300 stabilisce che il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione possa promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, pacificamente irrituale, in alternativa alla facoltà di adire l'autorità giudiziaria e fatte salve "analoghe procedure previste dai contratti di lavoro". Il contenuto di questa disposizione non è del tutto coincidente con quelle codicistiche sopra richiamate giacché essa non richiede, per il funzionamento dell'arbitrato, la previsione dei contratti o accordi collettivi. Ciò pone la questione della prevalenza della disposizione stessa sulla disciplina del codice in base alla regola lex specialis derogat generali, e, di conseguenza, dell'impugnabilità del lodo con due gradi di giudizio, come avviene normalmente per gli arbitrati irrituali. La questione è stata già risolta in senso negativo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che l'art. 412 quater disciplina un unico regime di impugnazione del lodo irrituale, sia che questo sia previsto dalla contrattazione collettiva, sia che risulti introdotto ex lege e così ex art. 7 L. n. 300 del 1970; pertanto, è ammissibile, per effetto del citato articolo del codice, il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in primo (ed unico) grado dal tribunale che abbia rigettato l'impugnativa del lodo arbitrale.
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