Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL SETTORE GIORNALISTICO LA SUBORDINAZIONE SUSSISTE QUANDO IL LAVORATORE SIA SEMPRE DISPONIBILE A SODDISFARE LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA - E ad eseguire le direttive (Cassazione Sezione Lavoro n. 23296 del 18 novembre 2010, Pres. Vidiri, Rel. Monaci).

In tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione - considerate anche le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 cod. civ. - qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali.


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