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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL LAVORATORE DEVE DENUNCIARE ALL'INPS ENTRO CINQUE ANNI L'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Perché si applichi il termine di prescrizione decennale (Cassazione Sezione Lavoro n. 22739 del 9 novembre 2010, Pres. Miani Canevari, Rel. La Terza).
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Con l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il termine di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi è stato ridotto da dieci a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore. Per quanto concerne i contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell'ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest'ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato, il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza. La denuncia del lavoratore non si configura come atto interruttivo, non solo perché non proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 cod. civ., ma di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni. Si tratta sicuramente di una disposizione peculiare, giacché la durata del termine prescrizionale viene ad essere determinata dal comportamento di un soggetto terzo rispetto al rapporto contributivo, che intercorre unicamente tra datore di lavoro ed ente previdenziale. Vi è infatti da considerare che, per variare il termine prescrizionale (dieci o cinque anni), è sufficiente la denuncia del lavoratore all'Istituto previdenziale, di cui il datore può rimanere all'oscuro, dal momento che la legge non prescrive onere di informativa nei suoi confronti a carico del lavoratore denunciante. Il legislatore non prescrive il termine entro il quale la denunzia debba essere inoltrata dal lavoratore interessato, al fine di determinare l'applicazione del termine decennale, tuttavia il complesso meccanismo prefigurato dalla legge conduce a ritenere che questa deve necessariamente intervenire entro il quinquennio dalla data della loro scadenza. Infatti il prolungamento del termine ha la possibilità di operare solo laddove il diritto non sia già venuto meno; in altri termini, affinché il termine medesimo possa essere raddoppiato, occorre pur sempre che il credito contributivo esista ancora e non si sia già estinto per il maturare del quinquennio dalla sua scadenza, come fatalmente accadrebbe nel caso in cui, durante detto lasso di tempo, non intervenisse la denunzia: in tal caso il diverso termine decennale non avrebbe più la materia cui applicarsi. Nulla infatti impedisce che alla scadenza del quinquennio operi l'ormai ordinario termine quinquennale, rispetto al quale quello decennale costituisce deroga, al momento che il legislatore usa l'espressione "salvi i casi di denuncia del lavoratore.....".
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